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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI



20/11/2006 - Il D.L. n.114 del 8 Febbraio 2006 che recepisce la direttiva UE 89/2004, modifica ed integra il vecchio decreto n.109/92 che prevedeva un cartello unico, piuttosto generico e di carattere prettamente commerciale, con la nuova normativa che mette in risalto invece l’aspetto sanitario, quindi molto più rigida e che si adegua anche al contesto comunitario.
La nuova etichettatura prevede le specifiche caratteristiche di ogni singolo ingrediente che compone un prodotto alimentare, sia esso confezionato o sfuso, al fine di salvaguardare la salute del consumatore e fornire una risposta alle esigenze della sempre più vasta parte della popolazione affetta da allergie alimentari che rappresentano un problema sanitario della massima rilevanza.
E' pertanto necessario che gli operatori commerciali adeguino in tempi brevi le informazioni sulle etichette sia per evitare possibili danni alla salute degli utenti, sia per non incorrere in sanzioni pesanti visto l’intensificarsi dei controlli da parte delle autorità competenti. Si consiglia di predisporre dei “raccoglitori” composti da schede riportanti tutte le tipologie di prodotto con ognuno l’elenco degli ingredienti, ciò per permettere al fruitore di potere controllare sempre quello che consuma.
Gli ingredienti considerati allergeni e gli additivi devono infatti sempre essere dichiarati in etichetta.
L’elenco delle sostanze allergeniche è vasto e vario e comprende:

  • Cereali contenenti glutine quali grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati
  • Arachidi e prodotti derivati
  • Semi di sesamo e prodotti derivati
  • Soia e prodotti derivati
  • Latte e prodotti derivati
  • Pesce e prodotti derivati
  • Crostacei e prodotti derivati
  • Frutta a guscio quali noci, pistacchi, mandorle, nocciole, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, noci del Queensland e prodotti derivati
  • Sedano e prodotti derivati
  • Senape e prodotti derivati
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Non è più possibile indicare ingredienti con il nome della categoria (es. Oli vegetali) quando la materia prima rientra nell'elenco delle sostanze allergeniche, ma si dovrà specificare il nome specifico (es. Olio di semi di soia)
Nel caso di ingredienti composti va comunque indicata la presenza degli allergeni e la specifica composizione dell'ingrediente, ad eccezzione di quelli che non superano la soglia del 2% del prodotto finito.
Per maggiori chiarimenti è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

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